Risoluzione del contratto di finanziamento Unicredit

By admin at 6 April, 2009, 8:35 pm

Risoluzione del contratto di finanziamento: La Banca avrà diritto di dichiarare la decadenza dal beneficio del termine ove ricorrano le ipotesi di cui all’art. 1186 CC e di risolvere il contratto ai sensi dell’art. 1456 CC qualora non sia stata prodotta la documentazione prevista nel contratto di finanziamento oppure qualora:
1. ricorra l’ipotesi di ritardato pagamento ai sensi dell’art. 40 comma secondo del D. Lgs n. 385/1993;
2. la Parte finanziata non abbia provveduto al rimborso del finanziamento, ovvero all’integrale pagamento anche di una sola rata del medesimo ed alla corresponsione di quant’altro dovuto alla Banca a qualsivoglia titolo in dipendenza del finanziamento (ad es. capitale, interessi, commissioni,
spese, ivi comprese quelle legali, tasse, imposte etc.).
3. il contratto di assicurazione contro i danni ai beni costituiti in garanzia venisse risolto e non fosse possibile, per qualsiasi causa, stipularne un altrocon una Compagnia di gradimento della Banca;
4. non siano conservate per la durata del finanziamento le coperture assicurative richieste;
5. la Parte finanziata e il garante avessero taciuto debiti per imposte, tributi, prestazioni di qualsiasi natura e tasse aventi prelazione sul credito della Banca ovvero l’esistenza di usi civici, misure sanzionatorie o di altri vincoli o pesi che menomassero le garanzie;
6. fossero promossi a carico della Parte finanziata e del Garante atti esecutivi o conservativi o gli stessi divenissero comunque insolventi ovvero, per qualsiasi motivo ed evento (ad es. protesti, apertura di procedure concorsuali etc.) vi fosse pericolo di pregiudizi al credito e alle garanzie;
7. risulti che le situazioni, i dati e i conti esposti o dichiarati dalla Parte finanziata alla Banca, sia in fase di concessione del finanziamento sia successivamente , non rispondono a verità;
8. la Parte finanziata non provveda puntualmente al rimborso degli oneri di qualsiasi tipo, anche tributari, comunque derivanti dal finanziamento od alla costituzione delle relative garanzie, oneri da intendersi comunque a carico della Parte finanziata stessa, anche se assolti dalla Banca.
In tali casi la Banca avrà diritto di esigere l’immediato rimborso di ogni suo credito e di agire senza bisogno di alcuna preventiva formalità nel modo e con la procedura che riterrà più opportuni. Rimarranno ferme in ogni caso tutte le garanzie contrattualmente costituite, nonché quelle successivamente acquisite.

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