MUTUO ROMA: Minimutuo Banca popolare di Roma

By admin at 28 July, 2009, 9:18 pm

Minimutuo è un mutuo chirografario, cioè senza garanzia ipotecaria, destinato alla ristrutturazione di unità abitative. L’importo finanziabile può arrivare fino a € 50.000,00.

La documentazione da presentare è molto semplice e l’erogazione avviene contestualmente alla stipula.
L’estinzione anticipata del finanziamento è ammessa solo per la totalità dell’importo residuo.

Il minimutuo può avere una durata da 19 mesi a 5 anni, ed il rimborso avviene mediante rate mensili.
Il tasso può essere fisso oppure variabile trimestralmente, calcolato sulla base della media tra Euribor 3 mesi ed Euribor 6 mesi cui viene applicata una maggiorazione (spread).
In caso di tasso variabile è previsto un periodo di preammortamento allo stesso tasso del periodo iniziale.

Con il contratto di mutuo chirografario per acquisto e/o ristrutturazione e/o costruzione di immobili ad uso abitativo diversi dalla “prima casa”, la banca mette a disposizione del cliente una determinata somma di denaro, che sarà restituita alle scadenze previste da un piano di ammortamento, unitamente agli interessi maturati, calcolati con riferimento ad un tasso fisso o variabile.
Il finanziamento chirografario è in genere assistito da garanzie personali (principalmente fideiussioni).
Tra i principali rischi, vanno tenuti presenti:
- impossibilità di beneficiare delle eventuali fluttuazioni dei tassi al ribasso, qualora il prestito finalizzato sia a tasso fisso;
- variazione in senso sfavorevole delle condizioni economiche (commissioni e spese) se contrattualmente previsto;
- possibilità di variazione del tasso di interesse nel caso di mutui a tasso variabile, in aumento rispetto al tasso di partenza.

Erogazione finanziamento
La Banca accorda alla Parte Mutuataria, che accetta, quale unico beneficiario, il finanziamento come specificato nei “Dati di Erogazione” ; il versamento della somma mutuata viene effettuato dalla Banca alla parte mutuataria, mediante accredito sul c/c indicato nel prospetto sopra riportato.
Il richiedente dichiara di ricevere dalla Banca, contestualmente alla sottoscrizione del presente contratto, l’importo suddetto, del quale rilascia, con la firma del presente, piena quietanza di saldo.

Modalità di rimborso
La Parte Mutuataria si impegna a rimborsare il suddetto finanziamento alle scadenze indicate per capitale, interessi ed ogni altro accessorio. Tutti i pagamenti sia di capitale, sia d’interessi ed accessori, dovranno effettuarsi presso la Banca con addebito su c/c acceso presso una dipendenza della stessa.
Tasso applicato al finanziamento e condizioni economiche
In caso di mutuo chirografario a tasso fisso , il tasso nominale annuo è indicato nel prospetto “Dati erogazione”. In caso di mutuo chirografario a tasso variabile, l’importo della rata indicata nel prospetto “Dati erogazione” cambierà al variare del tasso. Il tasso varierà trimestralmente con decorrenza 1/1,1/4 1/7, 1/10, di ogni anno e sarà pari alla media aritmetica del tasso EURIBOR /365 tre mesi e EURIBOR/365 sei mesi, rilevati sul quotidiano “IL SOLE 24 ORE” (o su altra pubblicazione di pari rilevanza nel caso in cui sul primo non sia pubblicato per qualsiasi motivo), del mese immediatamente precedente la Data di Variazione del Tasso in questione, arrotondata al quarto di punto superiore qualora tale media sia diversa da zero centesimi oppure diversa da 25-50-75 centesimi ed aumentata di punti pari allo spread indicato nei “Dati di Erogazione”.
Sia in caso di Mutuo Chirografario a tasso fisso che a tasso variabile la scadenza della prima rata, dell’ultima rata, nonché la periodicità delle stesse sono indicate nel prospetto “Dati erogazione”.
L’importo del Mutuo, la sua durata e le condizioni economiche praticate riferentesi al suddetto finanziamento sono specificati nel prospetto “Dati erogazione – Condizioni Economiche”.
Interessi di mora e decadenza dal beneficio del termine
Il ritardato pagamento alla scadenza, anche di un solo giorno, darà diritto alla Banca di applicare interessi di mora nella misura indicata nel presente contratto per l’intero periodo di ritardato pagamento, da calcolarsi sull’intero importo, dalla data della scadenza e sino al momento del pagamento. I suddetti interessi di mora verranno contabilizzati senza capitalizzazione periodica.
Qualora esistano tra la Banca ed il richiedente più rapporti o conti di qualsiasi genere e natura, anche di deposito, ha luogo in ogni caso la compensazione legale ad ogni suo effetto ancorché i crediti, seppure in monete differenti, non siano liquidi ed esigibili, e ciò in qualunque momento senza obbligo di
preavviso e/o formalità, salvo l’avviso di intervenuta compensazione.
La Parte Mutuataria incorrerà nella decadenza dal beneficio del termine ai sensi dell’articolo 1186 c.c. qualora sia divenuta insolvente o abbia diminuito, per fatto proprio, le garanzie che aveva promesse, Tale decadenza si intende automaticamente estesa ai fidejussori. Nei casi di decadenza o di risoluzione la Banca avrà diritto di esigere l’immediato rimborso di tutto quanto dovuto per il residuo debito, oltre gli interessi di mora conteggiati come sopra indicati.

Estinzione anticipata:
L’estinzione anticipata del finanziamento è ammessa solo per la totalità dell’importo residuo, trascorsi 18 mesi e un giorno, su richiesta della Parte Mutuataria.
Vincolo di solidarietà
Tutte le obbligazioni assunte dal richiedente e dai suoi garanti con il presente contratto si intendono costituite con vincolo solidale ed indivisibile fra di loro, anche fra gli eredi ed eventuali aventi causa.

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