MUTUI: RINEGOZIAZIONE DEL CONTRATTO DI MUTUO
By admin at 26 April, 2009, 11:47 am
Nel caso di rinegoziazione di un contratto di mutuo stipulato per l’acquisto di propria abitazione si continua ad aver diritto alla detrazione prevista dalla normativa vigente al momento della stipula dell’originario contratto di mutuo.
Tale trattamento si mantiene, tuttavia, solo se:
• sono rimaste invariate le parti contraenti;
• non sia mutato l’immobile concesso in garanzia;
• l’importo del mutuo non risulti superiore alla residua quota di capitale (comprensivo delle eventuali rate scadute e non pagate, del rateo di interessi del semestre in corso calcolati al cambio del giorno in cui avviene la conversione, nonché degli eventuali oneri per l’estinzione anticipata della provvista in valuta estera) da rimborsare alla data di rinegoziazione del predetto contratto.
Le parti contraenti si considerano invariate anche nel caso in cui la rinegoziazione avvenga, anziché con il contraente originario, tra l’istituto di credito e colui che nel frattempo è subentrato nel rapporto di mutuo a seguito di accollo.
Acquisto di una quota dell’unità immobiliare.
La detrazione spetta anche se il mutuo è stato stipulato per acquistare una ulteriore quota di proprietà dell’unità immobiliare.
Acquisto di due unità immobiliari
Qualora un soggetto si trovi nella condizione di potersi avvalere contemporaneamente della detrazione con riferimento a due acquisti di immobili, è consentito applicare la detrazione in corrispondenza di uno solo degli acquisti. In tal caso, la detrazione dovrà riferirsi agli interessi pagati in relazione alla casa effettivamente adibita ad abitazione principale del soggetto.
Immobile oggetto di ristrutturazione edilizia
Qualora l’immobile acquistato sia oggetto di lavori di ristrutturazione edilizia, la detrazione spetta dalla data in cui l’immobile è adibito ad abitazione principale, a condizione che:
• l’utilizzo come abitazione principale avvenga entro 2 anni dall’acquisto;
• la ristrutturazione sia comprovata da concessione edilizia o atto equivalente.
Immobile locato
Se è stato acquistato un immobile locato, la detrazione spetta a decorrere sin dalla prima rata di mutuo corrisposta, a condizione che:
• entro 3 mesi dall’acquisto l’acquirente notifichi al locatario l’atto di intimazione di licenza o di sfratto per finita locazione;
• entro 1 anno dal rilascio, l’immobile sia adibito ad abitazione principale.
Qualora entro 1 anno dal rilascio, l’immobile non venga destinato ad abitazione principale, gli interessi per i quali il contribuente si è avvalso della detrazione dovranno essere dichiarati e assoggettati a tassazione separata.
Pertinenze
Il contratto di mutuo deve essere espressamente finalizzato all’acquisto dell’abitazione principale e delle sue pertinenze. Un contratto di mutuo stipulato autonomamente per acquistare una pertinenza non dà diritto alla detrazione, anche se si tratti di pertinenza dell’abitazione principale.
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