Mutui per i quali sono state iniziate le azioni esecutive

By admin at 15 April, 2009, 8:58 pm

Il comma 1 dell’art. 2 prevede che “possono usufruire della rinegoziazione anche i mutuatari inadempienti alla data del 28 maggio 2008 rispetto a rate pregresse del mutuo originariamente contratto, purché non sia intervenuta a tale data la risoluzione del contratto medesimo”. Fermo restando che sono esclusi dall’ambito applicativo della Convenzione i mutui per i quali è intervenuta la risoluzione del rapporto, la rinegoziazione si applica anche ai mutui con ritardo nei pagamenti, purché comunque nei confronti dei rispettivi mutuatari non siano state avviate procedure esecutive e quindi non sia già stato notificato alla data del 28 maggio 2008 l’atto di pignoramento, ovvero il predetto atto sia stato notificato successivamente a tale data ma prima dell’invio della proposta di rinegoziazione.

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