Mutui ipotecari prima casa, vigilanza

By admin at 15 May, 2009, 12:02 pm

Le banche che offrono mutui sono tenute a predisporre, con riferimento al nuovo contratto indicato in premessa e a decorrere dal 1° gennaio 2009, la documentazione di trasparenza in conformità alle vigenti disposizioni in materia. Considerata, inoltre, la complessità e la diversificazione delle tipologie di mutuo offerte dalle banche, alle quali si aggiunge ora, obbligatoriamente, quella introdotta dal decreto legge, e al fine di pubblicizzare meglio l’esistenza di quest’ultima nell’ambito del ventaglio delle offerte della banca, si ritiene opportuno che sia fornita alla clientela un’informativa riguardante tutte le tipologie di mutuo offerte dalla banca stessa, che agevoli le scelte del cliente verso prodotti potenzialmente più confacenti alle sue esigenze.

Pertanto, a decorrere dal 1° marzo 2009, le banche che offrono mutui in Italia
predispongono – in aggiunta alla documentazione specifica relativa a ciascun contratto offerto,
redatta ai sensi della vigente disciplina sulla trasparenza delle condizioni contrattuali – un
documento contenente informazioni generali sulle diverse tipologie di mutui offerti, il quale:
a) elenca tutti i prodotti di mutuo offerti dalla banca, facendo rinvio ai rispettivi fogli informativi
per la pubblicizzazione delle condizioni economiche e contrattuali specificamente riguardanti i
prodotti in questione;
b) indica in modo chiaro le caratteristiche e i rischi tipici delle operazioni di mutuo di cui al punto
a), secondo modalità tali da agevolare per la clientela la comprensione delle principali
differenze tra i diversi prodotti offerti. Il documento riporta altresì, per ciascuno dei prodotti in questione, almeno: i) il tasso di interesse (in caso di previsione di un tasso variabile, sono
indicati lo spread, il parametro di riferimento e l’ammontare del tasso al momento della
pubblicità, con l’avvertenza che si tratta di un mero esempio);
ii) la durata minima e massima del mutuo; iii) le modalità di ammortamento;
iv) la periodicità delle rate;
c) è messo a disposizione del cliente nei casi e secondo le modalità previste per i fogli informativi;
d) è inviato, in occasione della prima comunicazione periodica utile (e comunque non oltre il 15
aprile 2009), ai clienti che hanno un mutuo in essere con la banca.

Continua

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