MUTUI: Esecuzione delle opere finanziate
By admin at 7 April, 2009, 8:55 pm
Il mutuatario si impegna a impiegare il ricavo del finanziamento esclusivamente per realizzare lo scopo indicato nel contratto stesso. I lavori di costruzione eventualmente finanziati devono essere iniziati nel termine previsto dalla concessione edilizia e comunque non oltre il termine di sei mesi dalla data di stipulazione del contratto. Qualora il mutuo sia destinato alla realizzazione di un programma di investimenti, quest’ultimo dovrà essere completato entro la data prevista per l’inizio dell’ammortamento. Qualora entro tale data non sia stata effettuata alcuna erogazione, il mutuo si intenderà definitivamente rinunciato; viceversa, se a tale data l’importo del mutuo non risulti interamente erogato a causa della mancata integrale esecuzione del programma, la Banca avrà la facoltà di risolvere il contratto o di consentire l’ammortamento del mutuo per la minor somma erogata.
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