MUTUI CASA: risoluzione del contratto per inadempimento

By admin at 7 April, 2009, 8:56 pm

In caso di mancato pagamento anche di una sola rata scaduta per il rimborso del capitale o per il pagamento degli interessi, anche di preammortamento, nonché negli altri casi previsti dal capitolato, la Banca avrà la facoltà di ritenere il mutuatario decaduto dal beneficio del termine ai sensi dell’art. 1186 cod. civ., ovvero avrà diritto di risolvere ipso iure ai sensi dell’art. 1456 cod. civ. il contratto: in entrambi i casi senza necessità di costituzione in mora né di domanda giudiziale. In tali ipotesi il mutuatario è tenuto al pagamento dell’intero debito per eventuali rate insolute, capitale residuo, interessi contrattuali e interessi di mora, accessori e spese anche giudiziali.

Altri articoli che potrebbero interessarti:

Categories : Finanziamenti


Non ci sono commenti.

Leave a comment