Mutui casa Interessi di Mora
By admin at 6 April, 2009, 8:35 pm
Ogni somma non pagata dovuta a qualsiasi titolo in dipendenza del presente contratto e del suo capitolato, produrrà dal giorno di scadenza del termine per il pagamento e senza costituzione in mora, la maturazione degli interessi di mora, a carico della parte mutuataria ed a favore
della Banca.
Sugli interessi di mora non è consentita la capitalizzazione periodica. Resta inteso che, se al momento della conclusione del contratto tale tasso fosse superiore a quello determinato ai sensi dell’art. 2 della legge 108/96 e successive modifiche, il tasso effettivamente convenuto sarà quello
corrispondente al tasso soglia così come determinato ai sensi della legge sopra richiamata.
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