Disposizioni per la formazione del bilancio annuale
By admin at 24 May, 2008, 3:49 pm
Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008).
Art.1
(Disposizioni in materia di entrata, nonche´ isposizioni concernenti le seguenti Missioni:
Organi costituzionali, a rilevanza ostituzionale e Presidenza del Consiglio ei ministri; Relazioni finanziarie con le
autonomie territoriali) . Per l’anno 2008, il livello massimo del saldo netto da finanziare e` determinato in
termini di competenza in 34.000 milioni di euro, al netto di 7.905 milioni di euro per regolazioni debitorie. Tenuto conto delle operazioni di rimborso di prestiti, il livello massimo del ricorso al mercato finanziario di cui all’articolo 11 della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, ivi compreso l’indebitamento all’estero per un importo complessivo non superiore a 4.000 milioni di euro relativo ad interventi non considerati nel bilancio di previsione per il 2008,
e` fissato, in termini di competenza, in 245.000 milioni di euro per l’anno finanziario 2008.
2. Per gli anni 2009 e 2010, il livello massimo del saldo netto da finanziare del bilancio
pluriennale a legislazione vigente, tenuto conto degli effetti della presente legge, e` determinato, rispettivamente, in 31.000 milioni di euro ed in 11.000 milioni di euro, al netto di 7.050 milioni di euro per l’anno 2009 e
3.150 milioni di euro per l’anno 2010, per le regolazioni debitorie; il livello massimo del ricorso al mercato e` determinato, rispettivamente, in 230.000 milioni di euro ed in 215.000 milioni di euro. Per il bilancio programmatico
degli anni 2009 e 2010, il livello massimo del saldo netto da finanziare e` determinato, rispettivamente, in 16.000 milioni di euro ed in 8.000 milioni di euro ed il livello massimo del ricorso al mercato e` determinato, rispettivamente, in 215.000 milioni di euro ed in 212.000 milioni di euro.
3. I livelli del ricorso al mercato di cui ai commi 1 e 2 si intendono al netto delle operazioni effettuate al fine di rimborsare prima della scadenza o ristrutturare passivita` preesistenti con ammortamento a carico dello Stato.
4. Le maggiori entrate tributarie che si realizzassero nel 2008 rispetto alle previsioni sono prioritariamente destinate a realizzare gli obiettivi di indebitamento netto delle pubbliche amministrazioni e sui saldi di finanza
pubblica definiti dal Documento di programmazione economico-finanziaria 2008-2011. In quanto eccedenti rispetto a tali obiettivi, le maggiori entrate sono destinate alla riduzione della pressione fiscale nei confronti dei lavoratori dipendenti, da realizzare mediante l’incremento della misura della detrazione per i redditi di lavoro dipendente di cui all’articolo 13 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,
e successive modificazioni. A tale scopo, le maggiori entrate di carattere permanente, come risultanti nel provvedimento previsto dall’articolo 17, primo comma, della legge 5 agosto 1978, n. 468, sono iscritte in un apposito fondo istituito presso il Ministero dell’economia e delle finanze, finalizzato al conseguimento dell’obiettivo dell’incremento della citata detrazione, da corrispondere, sulla base delle risorse effettivamente disponibili, a decorrere dal periodo d’imposta 2008, salvo che si renda necessario assicurare la copertura finanziaria di interventi urgenti e imprevisti necessari per fronteggiare calamita` naturali ovvero indifferibili esigenze connesse con la tutela della sicurezza del Paese. La misura dell’incremento di cui al periodo precedente, in ogni caso non inferiore al 20 per cento per le fasce di reddito piu` basse, e` rideterminabile dalla legge finanziaria, ai sensi dell’articolo 11, comma 3, lettera b), della citata legge n. 468 del 1978, e successive modificazioni. 5. All’articolo 8 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti: «2-bis. Dall’imposta dovuta per l’unita` immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo si detrae un ulteriore importo pari all’1,33 per mille della base imponibile di cui all’articolo 5. L’ulteriore detrazione, comunque non superiore a 200 euro,
viene fruita fino a concorrenza del suo ammontare ed e` rapportata al periodo dell’anno
durante il quale si protrae la destinazione di abitazione principale. Se l’unita` immobiliare e` adibita ad abitazione principale da piu` soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la
quale la destinazione medesima si verifica. 2-ter. L’ulteriore detrazione di cui al comma 2-bis si applica a tutte le abitazioni ad eccezione di quelle di categoria catastale A1, A8 e A9».
6. All’articolo 6 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e successive modificazioni,
sono apportate le seguenti modificazioni: a) dopo il comma 2 e` inserito il seguente: «2-bis. La deliberazione di cui al comma 1 puo` fissare, a decorrere dall’anno di imposta 2009, un’aliquota agevolata dell’imposta comunale sugli immobili inferiore al 4 per mille per i soggetti passivi che installino impianti a fonte rinnovabile per la produzione di energia elettrica o termica per uso domestico, limitatamente alle unita` immobiliari oggetto di detti interventi e per la durata massima di tre anni per gli impianti termici solari e di cinque anni per tutte le altre tipologie di fonti rinnovabili. Le modalita` per il
riconoscimento dell’agevolazione di cui al presente comma sono disciplinate con regolamento adottato ai sensi dell’articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni»; b) dopo il comma 3 e` inserito il seguente:
«3-bis. Il soggetto passivo che, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento,
scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, non risulta assegnatario della casa coniugale, determina l’imposta dovuta applicando l’aliquota deliberata dal comune per l’abitazione principale e le detrazioni di cui all’articolo 8, commi 2 e 2-bis, calcolate in proporzione alla quota posseduta. Le disposizioni del presente comma si applicano a condizione che il soggetto passivo non sia titolare del diritto di proprieta` o di altro diritto reale su un immobile
destinato ad abitazione situato nello stesso comune ove e` ubicata la casa coniugale ».
7. La minore imposta che deriva dall’applicazione del comma 5 e` rimborsata, con oneri a carico del bilancio dello Stato, ai singoli comuni. Entro il 28 febbraio 2008 il Ministero dell’interno definisce il modello per la certificazione, da parte dei comuni, del mancato gettito previsto. I comuni trasmettono al Ministero dell’interno il modello compilato entro la data del 30 aprile 2008. Il trasferimento compensativo e` erogato per una quota pari al 50 per cento dell’ammontare riconosciuto in via previsionale a ciascun comune entro e non oltre il 16 giugno e per il restante 50 per cento entro e non oltre il 16 dicembre dell’anno di applicazione del beneficio. Gli eventuali conguagli sono effettuati entro il 31 maggio dell’anno successivo. Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con i Ministri dell’interno e per gli affari regionali e le autonomie locali, d’intesa con la Conferenza Stato-citta` ed autonomie locali, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalita` con le quali possono essere determinati conguagli sulle somme trasferite per effetto del presente comma. 8. In relazione alle competenze attribuite alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano in materia di finanza locale, i rimborsi di cui al comma 7 sono disposti a favore dei citati enti, che provvedono all’attribuzione delle quote dovute ai comuni compresi nei rispettivi territori, nel rispetto degli statuti speciali e delle relative norme di attuazione.
9. All’articolo 16 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni: a ) al comma 1 e` premesso il seguente: «01. Ai soggetti titolari di contratti di locazione di unita` immobiliari adibite ad abitazione principale, stipulati o rinnovati ai sensi della legge 9 dicembre 1998, n. 431, spetta una detrazione complessivamente pari a: a) euro 300, se il reddito complessivo non supera euro 15.493,71; b) euro 150, se il reddito complessivo supera euro 15.493,71 ma non euro 30.987,41»; b) al comma 1, le parole: «, rapportata al periodo dell’anno durante il quale sussiste tale destinazione, nei seguenti importi:» sono sostituite dalle seguenti: «complessivamente pari a:»; c) al comma 1-bis, alinea, sono apportate le seguenti modificazioni: 1) le parole: «A favore dei» sono sostituite dalla seguente: «Ai»; 2) le parole: «qualunque tipo di contratto » sono sostituite dalla seguente: «contratti »; 3) le parole: «, rapportata al periodo dell’anno durante il quale sussiste tale destinazione, nei seguenti importi:» sono sostituite dalle seguenti: «complessivamente pari a:»; d) dopo il comma 1-bis sono aggiunti i seguenti: «1-ter. Ai giovani di eta` compresa fra i
venti e i trenta anni, che stipulano un contratto di locazione ai sensi della legge 9 dicembre 1998, n. 431, per l’unita` immobiliare da destinare a propria abitazione principale, sempre che la stessa sia diversa dall’abitazione principale dei genitori o di coloro cui sono affidati dagli organi competenti ai sensi di legge, spetta per i primi tre anni la detrazione di cui al comma 1-bis, lettera a), alle condizioni ivi previste. 1-quater. Le detrazioni di cui ai commi da 01 a 1-ter, da ripartire tra gli
aventi diritto, non sono tra loro cumulabili e il contribuente ha diritto, a sua scelta, di fruire della detrazione piu` favorevole. 1-quinquies. Le detrazioni di cui ai commi da 01 a 1-ter sono rapportate al periodo dell’anno durante il quale l’unita` immobiliare locata e` adibita ad abitazione principale. Per abitazione principale si intende quella nella quale il soggetto titolare del contratto di locazione o i suoi familiari dimorano abitualmente. 1-sexies. Qualora la detrazione spettante sia di ammontare superiore all’imposta lorda diminuita, nell’ordine, delle detrazioni di cui agli articoli 12 e 13, e` riconosciuto un ammontare pari alla quota di detrazione che non ha trovato capienza nella predetta imposta. Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze sono stabilite le modalita` per l’attribuzione del predetto ammontare ».
10. Le disposizioni di cui all’articolo 16 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come modificato dal comma 9 del presente articolo, producono effetto a decorrere dal periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2007.
11. All’articolo 13 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 5, alinea, dopo le parole: «lettere e), f), g), h) e i),» sono inserite le seguenti: «ad esclusione di quelli derivanti dagli assegni periodici indicati nell’articolo 10, comma 1, lettera c), fra gli oneri deducibili,»; b) dopo il comma 5 e` inserito il seguente: «5-bis. Se alla formazione del reddito complessivo concorrono redditi derivanti dagli assegni periodici indicati fra gli oneri deducibili nell’articolo 10, comma 1, lettera c),
spetta una detrazione dall’imposta lorda, non cumulabile con quelle previste dai commi 1, 2, 3, 4 e 5, in misura pari a quelle di cui al comma 3, non rapportate ad alcun periodo nell’anno».
12. Le disposizioni di cui al comma 11 si applicano a decorrere dal periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2007.
13. All’articolo 11 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, dopo il comma 2 e` inserito il seguente: «2-bis. Se alla formazione del reddito complessivo concorrono soltanto redditi fondiari di cui all’articolo 25 di importo complessivo non superiore a 500 euro, l’imposta non e` dovuta».
14. La disposizione di cui al comma 13 si applica a decorrere dal periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2007.
15. Al citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all’articolo 12 sono apportate le seguenti modificazioni: 1) dopo il comma 1 e` inserito il seguente: «1-bis. In presenza di almeno quattro figli a carico, ai genitori e` riconosciuta un’ulteriore continua
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