CLAUSOLE CONTRATTUALI MUTUO CASA MPS
By admin at 18 May, 2009, 9:27 pm
La somma mutuata verrà erogata contestualmente alla firma del contratto e dal mutuatario immediatamente costituita in deposito cauzionale infruttifero presso la Banca stessa, al netto dell‟imposta sostitutiva e delle spese di istruttoria dell‟operazione. La somma come sopra costituita in deposito cauzionale verrà messa a disposizione del mutuatario (d‟ora in poi denominato pure Parte mutuataria), anche mediante accredito sul suo conto corrente, non appena – e comunque non prima che siano trascorsi dieci giorni dall‟iscrizione stessa – questi avrà dimostrato alla Banca mutuante, mediante la consegna della relazione notarile finale, che l‟ipoteca concessa con il contratto di mutuo è stata regolarmente iscritta e non risulta preceduta da iscrizioni o trascrizioni pregiudizievoli o privilegi (anche fiscali), che l‟immobile ipotecato a garanzia del mutuo è stato, a sua cura e spese, assicurato contro i danni del fuoco, del fulmine e degli scoppi in genere con polizza vincolata a favore della banca ai sensi e per gli effetti dell‟art. 2742 del codice civile, ed abbia adempiuto alle altre eventuali particolari condizioni concordate preliminarmente tra le parti contraenti e indicate, poi, all‟art. 2 del contratto. Trascorsi n° 90 giorni dalla stipula del contratto di mutuo senza che la Parte mutuataria abbia fornito le suddette dimostrazioni e adempiuto alle condizioni di cui all‟art. 2 del contratto stesso, la Banca mutuante avrà diritto di risolvere il contratto. Gli interessi sulla somma in preammortamento decorreranno, a carico della Parte mutuataria nella misura contrattualmente prevista, dalla data in cui le sarà stata resa disponibile e, comunque, a partire dal 90° giorno dalla stipula del contratto di mutuo ove la Banca non abbia optato per la risoluzione del contratto. Durante il periodo c.d. di preammortamento, compreso tra la data di messa a disposizione della somma mutuata e l‟inizio dell‟ammortamento, o, eventualmente, tra il novantesimo giorno dall‟erogazione e l‟inizio dell‟ammortamento, sulla somma mutuata saranno dovuti interessi calcolati al tasso convenzionale indicato in contratto: tali interessi dovranno essere pagati dal mutuatario, a seconda della periodicità di rimborso prescelta, alle scadenze indicate nelle caratteristiche del finanziamento del presente Foglio Informativo. Il periodo di ammortamento inizierà il primo giorno del semestre, del trimestre o del mese immediatamente successivo a quello in cui avrà termine il periodo di preammortamento. Gli interessi sia di preammortamento che di ammortamento saranno calcolati con riferimento alla durata dell’anno civile. La Parte mutuataria si obbligherà a rimborsare la somma mutuata mediante il pagamento di rate comprensive di capitale e di interessi alle scadenze semestrali, trimestrali o mensili previste. Le rate saranno soggette a variabilità per tutta la durata dell‟ammortamento e il loro importo risulterà dalle quietanze relative alle singole scadenze: la Parte mutuataria dichiarerà di assumere ogni maggiore onere relativo per effetto dell‟adeguamento che la Banca mutuante sarà autorizzata ad effettuare, senza obbligo di preavviso, dell‟interesse che sarà determinato, con i criteri indicati nelle condizioni economiche del presente Foglio Informativo. Il tasso stesso nominale annuo del mutuo varierà in funzione del parametro stabilito.
Nel caso di mutuo intestato a più persone, fisiche o giuridiche, queste hanno l‟obbligo, con vincolo di solidarietà verso la Banca mutuante, di pagare le rate di mutuo indicate nel piano di ammortamento, così come quelle costituite di soli interessi maturate nel periodo di preammortamento, senza ritardo rispetto alle scadenze previste. Nel caso di ritardato pagamento il mutuatario o i mutuatari saranno tenuti solidalmente al pagamento degli interessi di mora nella misura indicata nelle condizioni economiche del presente Foglio Informativo. Sugli interessi di mora non è ammessa la capitalizzazione periodica. Ogni anticipata restituzione parziale di capitale comporterà la riduzione dell‟importo delle rate residue, fermi il numero di esse originariamente pattuito e tutti gli oneri contrattualmente previsti. La Parte mutuataria si impegnerà, per sé e per i suoi successori e/o aventi causa, a comunicare alla Banca mutuante l‟intervenuto trasferimento a terzi della proprietà dell‟immobile con accollo del mutuo entro 60 giorni dalla data dell‟atto corredando la comunicazione con copia autentica dei relativi titoli. La Parte mutuataria s‟impegnerà a non apportare sostanziali modifiche nella consistenza e destinazione degli immobili ipotecati, a curarne la manutenzione con la diligenza del buon padre di famiglia, ad informare la Banca mutuante degli eventuali deterioramenti. La Banca mutuante avrà facoltà di risolvere il contratto di mutuo con conseguente decadenza della Parte mutuataria dal beneficio del termine quando si verificasse una diminuzione nel valore degli immobili ipotecati. Il mancato pagamento delle rate di mutuo – o parti di esse – produrrà l‟immediata decadenza dal beneficio del termine della Parte mutuataria e la Banca mutuante avrà diritto di agire in via esecutiva decorsi i termini di cui all‟art. 40 del D.Lgs. 1.9.1993 n° 385. Ove non in contrasto con altre disposizioni di legge la Banca mutuante avrà diritto di rifiutare pagamenti di capitale, di rate di ammortamento e di accessori, da parte di terzi, quando da tali pagamenti possa derivare, a favore di chi li effettua, surrogazione nel credito della Banca stessa e nelle garanzie che l‟assistono. La Banca mutuante si riserverà di effettuare, in qualsiasi momento, cessione „pro-soluto‟ del proprio credito e dei relativi diritti nei confronti della Parte mutuataria, suoi successori e/o aventi causa. Le spese notarili dell‟atto di mutuo e sue consequenziali saranno a carico della Parte mutuataria che le regolerà direttamente con il Notaio rogante. Alla Parte mutuataria faranno altresì carico le spese di istruttoria tecnica e legale e di ogni servizio accessorio richiesto durante la vita dell‟operazione nella misura indicata nelle condizioni economiche di questo Foglio Informativo, salvo le eventuali successive variazioni pubblicate secondo la normativa sulla trasparenza o comunicate alla Parte mutuataria. Per le controversie giudiziarie sarà competente il Foro previsto dalla legge.
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