Regolamento pagamento Rate mutui
By admin at 28 January, 2009, 10:07 pm
1. La prima rata dei mutui erogati nel primo semestre dell’anno ha scadenza il 31 dicembre dello stesso anno. Per i mutui erogati nel secondo semestre dell’anno, la scadenza è fissata al 30 giugno dell’anno successivo. Per il periodo compreso fra la data di erogazione e l’inizio dell’ammortamento, sull’importo erogato è trattenuto anticipatamente l’ammontare degli interessi di pre-ammortamento calcolati, a capitalizzazione semplice, al tasso del mutuo.
2. E’ consentita, a richiesta del mutuatario o dei familiari di cui all’art. 12, commi 2 e 3, la sospensione dell’ammortamento nei seguenti casi:
1) grave malattia del mutuatario, o del coniuge se titolare di reddito, che ne abbia ridotto la capacità economica a seguito di aspettativa senza assegni o riduzione ella retribuzione;
b) decesso del mutuatario.
3.La sospensione deve essere autorizzata con specifica determina dalla competente direzione Compartimentale, previo parere favorevole della Direzione Provinciale.
4. La durata massima della sospensione è di 2 rate del piano d’ammortamento.
5. Il periodo di cui al comma che precede può essere cumulato con quello previsto
dall’art. 18, comma 2.
6. E’ consentita, altresì, ricorrendo le condizioni di cui al comma 2, lett. a) o b),la rinegoziazione del mutuo relativamente al capitale residuo, entro i limiti previsti all’art.13. Gli oneri di tale operazione, oltre alle spese di amministrazione ridotte allo
0,25% del capitale residuo, sono a totale carico dei richiedenti.
7. Nell’ipotesi prevista dal comma precedente non sono richieste perizie.
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