Liquidazione dei sinistri r.c. auto

By admin at 3 June, 2008, 8:43 pm

Liquidazione dei sinistri r.c. auto. Nella liquidazione dei sinistri r.c. auto assumono particolare rilievo le modalità ed i tempi di pagamento dell’importo ove questo sia contestuale alla formulazione dell’offerta risarcitoria. Ciò in quanto le disposizioni di legge (art. 315, comma 3, del d.lgs. 209/2005 e art. 3, comma 12, del d.l. 857/1976) prevedono in tal caso, pur in presenza di offerta tardiva (entro o oltre 120 giorni), la diminuzione della sanzione rispettivamente nella misura del 30 o del 40 per cento.
La ratio delle richiamate norme – che presuppongono due parametri di riferimento, l’offerta al danneggiato ed il pagamento del sinistro, in relazione ai quali va verificata la contestualità – è quella di applicare un trattamento sanzionatorio più favorevole, mediante una riduzione significativa della sanzione, all’impresa che, pur se tardivamente, provvede, prima della
notifica dell’atto di contestazione di questa Autorità, a definire il sinistro senza ulteriori dilazioni temporali.
Pare utile in questa sede richiamare i presupposti in presenza dei quali, in base alle norme di riferimento, può essere riconosciuta la riduzione della sanzione per rilevata contestualità del pagamento dell’indennizzo con l’offerta.

Nel caso in cui sussista un’offerta scritta formulata dall’impresa (a mezzo di lettera o con atto di transazione e quietanza) e questa provveda al pagamento, mediante assegno bancario allegato all’offerta, oppure con comunicazione contestuale al danneggiato di emissione del bonifico bancario o con altro mezzo legale di pagamento, tutti aventi data di emissione/valuta pari a quella dell’offerta, nessun dubbio si pone sull’applicabilità dell’abbattimento della sanzione, sussistendo manifestamente i presupposti a tal fine richiesti dalle disposizioni di legge.
A conclusioni parzialmente diverse si perviene nel caso in cui il sinistro sia definito con pagamento senza formulazione di un’offerta scritta da parte dell’impresa, la quale si limiti ad inviare all’avente diritto il mezzo di pagamento tramite la banca incaricata o altro ente autorizzato (c.d. sistema di offerta-assegno). In tal caso, infatti, la nota di trasmissione al danneggiato del mezzo di pagamento (come sopra individuato e con i caratteri temporali pure ivi specificati) può assumere natura di offerta soltanto qualora contenga espressa indicazione che trattasi di offerta dell’impresa relativa allo specifico sinistro oggetto di definizione, formulata per suo nome e conto. In tale ipotesi può ritenersi sussistente il requisito della contestualità utile ai fini dell’abbattimento della sanzione, essendovi una manifestazione di volontà da parte dell’assicuratore, costituente offerta, da questo espressa tramite il soggetto incaricato del pagamento. Nel rammentare, infine, che le disposizioni di legge in materia richiedono sempre la presenza di una univoca e documentabile manifestazione di volontà dell’impresa inerente all’offerta, si segnala che il requisito della contestualità deve essere dimostrato mediante i relativi documenti di supporto (riguardanti l’offerta ed il mezzo di pagamento intervenuti prima dell’atto contestativo), che possono essere evidenziati o trasmessi all’Autorità nella fase di accertamento dei fatti o, successivamente alla notifica dell’atto di contestazione, in sede di memorie difensive o di audizione personale.

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