Emissioni provenienti dai sistemi di condizionamento d’aria

By admin at 10 February, 2008, 12:39 pm

Seguendo l’obiettivo del protocollo di Kyoto di ridurre le emissioni di CO2, responsabili del cambiamento climatico, la direttiva intende ridurre le emissioni dei gas fluorurati ad effetto serra, utilizzati negli impianti di condizionamento d’aria * dei veicoli a motore. In questo modo, essa evita gli eventuali ostacoli che potrebbero risultare, in seno al mercato interno, dall’approvazione da parte degli Stati membri di varie prescrizioni tecniche su questo aspetto.

La direttiva stabilisce quindi un divieto progressivo degli impianti di condizionamento d’aria concepiti per contenere gas fluorurati con un potenziale di riscaldamento planetario * superiore a 150.

Disposizioni tecniche

La direttiva prevede, in un primo tempo, il controllo delle fughe dagli impianti di condizionamento concepiti per contenere gas ad effetto serra, con un potenziale di riscaldamento planetario superiore a 150. Una misura transitoria vieta quindi tali impianti di condizionamento, a meno che il tasso di fuga dal sistema non superi i limiti massimi consentiti. Questo provvedimento si applica ai nuovi tipi di veicoli a partire dal 21 giugno 2008 e ai veicoli nuovi a decorrere dal 21 giugno 2009.

In un secondo tempo, la direttiva prevede il divieto totale degli impianti di climatizzazione concepiti per contenere gas fluorurati con un potenziale di riscaldamento planetario superiore a 150. Il divieto riguarda i nuovi tipi di veicoli a partire dal 1° gennaio 2011 e si applica a tutti i veicoli nuovi, a partire dal 1°gennaio 2017.

La direttiva prevede anche disposizioni relative all’ammodernamento e al ricaricamento degli impianti di condizionamento d’aria.

Campo d’applicazione

I veicoli di cui alla direttiva sono costituiti dalle autovetture (veicoli di categoria M1) e dagli autoveicoli leggeri (veicoli di categoria N1, classe 1).

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